L’accesso civico generalizzato, introdotto dal D.Lgs. 33/2013 e potenziato dal D.Lgs. 97/2016, rappresenta un importante strumento di trasparenza amministrativa, consentendo a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni senza dover dimostrare un interesse qualificato.

1. Chi Decide sulle Richieste di Accesso?
Le richieste di accesso civico generalizzato sono esaminate dall’amministrazione che detiene il documento o l’informazione richiesta. L’ente deve valutare se la divulgazione possa compromettere interessi pubblici o privati tutelati dalla legge.
In caso di diniego, il richiedente può:
- Presentare riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’ente.
- Ricorrere al Difensore Civico regionale, se previsto.
- Proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ai sensi dell’art. 116 del Codice del Processo Amministrativo.
2. Limiti dell’Accesso
L’accesso civico generalizzato non è illimitato: la pubblica amministrazione può negarlo se la diffusione dei dati compromette, tra gli altri:
- La sicurezza pubblica e la difesa nazionale.
- La protezione dei dati personali (salvo prevalente interesse pubblico).
- Il buon funzionamento delle istituzioni.
Tali limitazioni devono sempre essere motivate e proporzionate al caso specifico.
3. Conclusioni
L’accesso civico generalizzato rafforza la partecipazione dei cittadini e la trasparenza amministrativa, ma richiede un bilanciamento tra diritto all’informazione e tutela di interessi sensibili. Il ricorso agli strumenti di tutela giurisdizionale e amministrativa garantisce che eventuali restrizioni siano legittime e giustificate.