Come sostituire un amministratore in prorogatio

Per sostituire un amministratore in prorogatio, è necessario seguire le disposizioni del Codice Civile italiano riguardanti la revoca e la nomina degli amministratori.

Come sostituire un amministratore in prorogatio
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Passaggi per la sostituzione:

  1. Convocazione dell’assemblea: L’assemblea dei soci deve essere convocata per deliberare la revoca e la nomina di un nuovo amministratore. La convocazione deve seguire le modalità previste dallo statuto della società.
  2. Revoca dell’amministratore in prorogatio: L’assemblea deve deliberare la revoca dell’amministratore in prorogatio con le maggioranze richieste dallo statuto o, in mancanza di specifiche disposizioni statutarie, secondo le maggioranze previste dal Codice Civile.
  3. Nomina del nuovo amministratore: Dopo la revoca, l’assemblea deve procedere alla nomina di un nuovo amministratore. Anche in questo caso, la nomina deve rispettare le maggioranze previste dallo statuto o dal Codice Civile.

Riferimenti normativi:

  • Art. 2383, Codice Civile: Dispone sulla nomina e sulla durata in carica degli amministratori. Stabilisce che gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto. Prevede anche la prorogatio degli amministratori fino alla loro sostituzione.
  • Art. 2385, Codice Civile: Regola la cessazione degli amministratori dalla carica. Indica che la cessazione degli amministratori ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

Estratti rilevanti:

  • Art. 2383, comma 1, Codice Civile: “Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono rieleggibili.”
  • Art. 2385, comma 1, Codice Civile: “La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.”

Queste disposizioni evidenziano che l’amministratore in prorogatio rimane in carica fino a quando non viene formalmente nominato un sostituto dall’assemblea dei soci.

Per ulteriori dettagli, puoi consultare gli articoli specifici del Codice Civile citati nei riferimenti​​.