Le dimissioni per giusta causa per mancata retribuzione possono essere rassegnate dopo il mancato pagamento di almeno due o tre mensilità consecutive. La giurisprudenza stabilisce che l’inadempimento del datore di lavoro deve essere tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Cos’è la giusta causa per mancata retribuzione
Le dimissioni per giusta causa rappresentano un atto unilaterale con cui il lavoratore interrompe il contratto senza preavviso a causa di una grave violazione contrattuale dell’azienda. Il mancato versamento dello stipendio è considerato la causa principale poiché colpisce il diritto fondamentale alla retribuzione.
Come procedere: passaggi operativi
- Costituzione in mora: Inviare una diffida formale tramite PEC o raccomandata A/R sollecitando il pagamento dei salari arretrati.
- Invio telematico: Inoltrare le dimissioni tramite la procedura online del Ministero del Lavoro, selezionando la voce “Giusta Causa”.
- Indicazione causale: Specificare nel modulo o nelle comunicazioni allegate il motivo esatto (es. “mancato pagamento stipendi mesi X e Y”).
- Richiesta NASpI: Presentare domanda all’INPS entro 68 giorni per ottenere l’indennità di disoccupazione.
Quando si applica la giusta causa
- Mancato pagamento totale: Assenza del bonifico per due o più mensilità intere.
- Ritardo cronico: Pagamenti che avvengono sistematicamente con forte ritardo rispetto alle scadenze contrattuali.
- Pagamento parziale: Versamento costante di soli acconti che non coprono il totale dovuto.
Errori comuni da evitare
- Lavorare durante il preavviso: Nelle dimissioni per giusta causa il rapporto si interrompe immediatamente; prestare servizio annulla il concetto di “urgenza”.
- Mancata prova scritta: Non aver inviato solleciti formali prima di rassegnare le dimissioni.
- Dimenticare l’indennità: Non richiedere al datore di lavoro l’indennità sostitutiva del preavviso, spettante di diritto al lavoratore.
Tabella di sintesi: Diritti e Procedure
| Elemento | Dettaglio |
| Soglia minima | Generalmente 2-3 mensilità non pagate |
| Preavviso | Non dovuto dal lavoratore |
| Indennità di preavviso | Dovuta dall’azienda al lavoratore |
| Disoccupazione (NASpI) | Spetta al lavoratore (previa domanda) |
| Procedura | Esclusivamente telematica |
FAQ – Domande frequenti
Ho diritto alla NASpI se mi dimetto per mancato stipendio?
Sì, le dimissioni per giusta causa sono equiparate alla disoccupazione involontaria e danno diritto all’assegno INPS. È necessario però che la causa sia documentabile e contestata formalmente.
Devo pagare il preavviso all’azienda?
No, in caso di giusta causa il lavoratore non deve dare preavviso e non subisce trattenute in busta paga. Al contrario, è il datore di lavoro a dover corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso.
Basta un solo stipendio non pagato?
Un singolo ritardo isolato raramente è considerato sufficiente per la giusta causa. La giurisprudenza richiede solitamente un inadempimento reiterato (almeno due o tre mesi) o un ritardo estremamente prolungato.
