Quando ci si mette alla guida, non ci stancheremo mai di ripeterlo, bisogna esser nel pieno delle proprie capacità fisiche e mentali, per non mettere a repentaglio la propria vita e quella degli altri.
Eppure ancora tanti, troppi, si mettono al volante ubriachi o drogati e lasciano dietro di sé una scia di sangue.
Eppure la legge parla chiaro: se si toglie la vita a qualcuno mentre si è alla guida si compie il reato di omicidio stradale.
Grazie alla legge n. 41 del 23 marzo 2016 si è infatti aggiunto al Codice Penale l’articolo 589 bis, ce prevede tre distinte fattispecie di omicidio, tutte riconducibili all’omicidio stradale, ma con diversa gravità e, quindi, diverso trattamento sanzionatorio.
Più nello specifico compie omicidio stradale chi cagiona la morte di una persona per aver violato le norme sulla circolazione stradale e la pena prevista è la reclusione da 2 a 7 anni.
Se chi guida ha un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, la pena è la reclusione da 5 a 10 anni.
Se invece la morte viene causata da chi guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, o di alterazione psico-fisica per l’assunzione di sostanze droganti, la reclusione è da 8 a 12 anni.
L’ipotesi più grave di omicidio stradale si applica ai camionisti e agli autisti di autobus anche in presenza di un tasso alcolemico sopra gli 0,8 g/l. Le sanzioni sono aumentate anche per chi si dà alla fuga dopo aver causato un incidente.

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